Art. 1.

      1. Ai fini della salvaguardia del patrimonio ambientale dello Stato e per garantire un supporto essenziale alle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato, all'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il quarto comma è sostituito dal seguente:

      «Il contingente massimo del personale operaio e impiegatizio a tempo indeterminato in servizio è di 1.540 unità per anno, ferma restando la possibilità di assunzioni a tempo determinato in deroga all'articolo 1, comma 252, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»;

          b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

      «Il personale assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di personale dello Stato».